Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Direttore del Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE, in qualità di Committente
ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa dell’Università degli Studi di Siena, emanato
con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in
esecuzione della delibera adottata dal Dipartimento BIOLOGIA
MOLECOLARE, nel Consiglio di Dipartimento del 01/10/2008, rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno)
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento
BIOLOGIA MOLECOLARE per la realizzazione della seguente attività
di Ricerca o fase di esso "Rete nazionale per lo studio della proteomica umana: studio di differenti stati fisiologici e
patologici umani.".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Ricerca", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE BIOLOGICHE ed
il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o
del diploma di laurea (vecchio ordinamento).
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la
prestazione viene resa, le modalità
dell’adempimento dovranno essere coordinate con il committente,
attraverso il Responsabile del progetto sig.ra/sig. BINI
LUCA delegata/o dal Committente, per garantire il
rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del
contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente, sarà libero di prestare la propria attività, sia in
forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività
sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto
di collaborazione stipulato ed in particolare con l’obbligo alla
riservatezza; detta attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in
conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 36
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 96.000,00 ,
a lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del
collaboratore.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore
relazioni periodiche sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso DIREZIONE DIPARTIMENDO DI BIOLOGIA MOLECOLARE -
III°LOTTO/I°PIANO),
allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro
si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per
l’adempimento dell'incarico.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
BIOLOGIA MOLECOLARE entro e non oltre il giorno 11/12/2008
(2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Salvatore OLIVIERO
(1) Alternativamente, in considerazione
della particolare natura dell’incarico oggetto del contratto di
collaborazione, può essere prevista nell'avviso una clausola di esclusività
dell’attività svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la
corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del
corrispettivo convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere
esplicitato nel contratto stesso.